Si riapre il ciclo triennale con la conferma
dell’obbligo di formazione per i propri dipendenti.

La disciplina contrattuale del CCNL Metalmeccanica industria del 26 novembre 2016 (articolo 7 – Formazione continua – Titolo VI – Sezione IV) regola l’esercizio del diritto alla formazione continua.

La norma attribuisce all’azienda il compito di individuare e programmare, per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, percorsi formativi della durata di almeno 24 ore procapite in coincidenza con l’orario contrattuale di lavoro, nell’arco di ciascun ciclo triennale, (secondo triennio di applicazione 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022).

Se tali percorsi aziendali non verranno definiti ed organizzati dall’azienda, ogni lavoratore ha il diritto di ricercare e partecipare a corsi di formazione all’esterno dell’impresa con un contributo di spese direttamente a carico delle aziende fino a 300 euro, avendo inoltre diritto a 24 ore di permesso di cui 2/3 a carico dell’azienda.


Prevedere un percorso che possa essere un momento di crescita e formazione condivisa può risultare un’ottima occasione per conciliare l’obbligo contrattuale con la necessità di mantenere aggiornate le competenze dei propri lavoratori.

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